SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO III - Capo III - Livello regionale

Capo III Livello Regionale

Articolo 29 - ORGANI

Sono organi regionali:

  1. il Consiglio;
  2. il Presidente;
  3. il Vice Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. la Giunta ove istituita;
  7. il Collegio dei Probiviri;
  8. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 30 - CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE

È composto da:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • i Presidenti Provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia;
  • un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri;
  • il Coordinatore del Gruppo Giovani;
  • i Consiglieri Nazionali di diritto o eletti dal Consiglio Regionale senza diritto di voto.
  • Può partecipare, se invitato, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi.

    Articolo 31 - CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

    Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica associativa nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari. Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria. Può istituire:

    1. la Giunta, al raggiungimento del numero di trecento iscritti;
    2. il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

    Elegge e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

      b) il Vice Presidente;
    1. il Tesoriere;
    2. i membri di Giunta ove istituita;
    3. il Collegio dei Probiviri;
    4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
    5. il Direttore del Centro Studi;
    6. i Consiglieri Nazionali individuati all’interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali; viene eletto un Consigliere per i primi settantacinque Associati e un ulteriore consigliere ogni centoventicinque Associati successivi ai primi settantacinque;
    7. il Coordinatore del Gruppo Giovani.

    Approva:

  • la quota associativa regionale annua che va comunicata alla sede nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno; in mancanza di comunicazione l’importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
  • il bilancio preventivo e consuntivo redatto secondo lo schema tipo di cui all’Articolo 21 comma 6.
  • Inoltre ha facoltà di:

    1. istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori;
    2. delegare una o più delle sue funzioni alla Giunta, ove istituita;
    3. deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima Sede Regionale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell’oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell’Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l’organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Regionale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all’Ente competente per Legge.

    Articolo 32 - CONSIGLIO REGIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

    Il Consiglio è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.

    Articolo 33 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

    Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione. Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. Nomina e revoca il Segretario. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’ Articolo 56, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono da questi specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni come approvato dal Consiglio Nazionale.

    Articolo 34 - SEGRETARIO

    Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione. Provvede agli adempimenti statutari su delega del Presidente.

    Articolo 35 - TESORIERE

    Cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’ Articolo 7. Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

    Articolo 36 - GIUNTA

    La Giunta, ove istituita, è composta da:

    1. Presidente che la presiede;
    2. Vice Presidente;
    3. Segretario;
    4. Tesoriere;
    5. n membro ogni trecento Associati.

    La Giunta è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

    Articolo 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

    Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza. È composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Regionale, di cui due possono non essere associati. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

    Articolo 38 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

    È composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.