SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO IV - Disposizioni comuni

Articolo 51 - CONVOCAZIONI E VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Se non diversamente disposto, la richiesta di convocazione dei soli organi collegiali sotto indicati, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, deve contenere l’ordine del giorno e deve essere sottoscritta individualmente; il Presidente dell’Organo del quale viene chiesta la convocazione provvede nei seguenti termini dalla data di ricezione:

  1. il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale si dovranno tenere entro centoventi giorni;
  2. la Giunta Nazionale entro novanta giorni;
  3. il Consiglio Regionale e l’Assemblea Provinciale entro sessanta giorni;
  4. la Giunta Regionale, e il Consiglio Provinciale entro trenta giorni.

In caso di mancata convocazione di cui al comma precedente, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i richiedenti vi potranno provvedere direttamente con indicazione dell’ordine del giorno. Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni avvengono in modo palese. Le votazioni per l’elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 52 - CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

Le cariche associative e la qualifica di Delegato al Congresso hanno la durata di quattro anni. L’Associato che ricopre cariche deve essere in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare; l’attestato è requisito di eleggibilità. L’Associato che si candidi a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all’atto della candidatura il proprio programma a pena di ineleggibilità. Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionali per non più di tre mandati consecutivi. Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza. La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario. Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comunque entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione all’ Articolo 10. Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l’esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.

Articolo 53 - DELEGHE

La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione. Al Consiglio Regionale, all’Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono. Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe. In deroga al comma precedente, all’Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe, nelle sedi più numerose ogni Associato può essere portatore di massimo otto deleghe.

Articolo 54 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale, possono deliberare indennità e/o compensi per le cariche, gli organismi, gli uffici, ed in genere le funzioni associative di rispettiva competenza. In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 55 - CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA’

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di ANACI. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa. Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili. I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

Articolo 55 bis - SOGGETTI NON ASSOCIATI

Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso ANACI, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.

Articolo 56 - CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI - DECADENZA - REVOCA

La cessazione dalle cariche avviene per dimissioni, decadenza o revoca. Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all’organo di appartenenza e sono efficaci immediatamente. La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell’intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di cessazione di qualsiasi altra carica elettiva singola, l’organo competente per la sua sostituzione deve riunirsi entro giorni novanta dalla cessazione. In caso di cessazione di qualsiasi altra carica di un componente di un organo collegiale per il quale non sia prevista la graduatoria, l’elezione avviene nella prima riunione utile. L’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli, è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga ai principi generali del presente Statuto; le graduatorie hanno validità per l’intero quadriennio. In caso di cessazione o di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente Vicario ove istituito o il Vice Presidente, provvede alla convocazione del relativo organo collegiale per la nomina del nuovo Presidente, che deve tenersi entro novanta giorni per il livello nazionale e quarantacinque giorni per gli altri livelli. I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell’organismo da cui sono stati assenti. Il giustificato motivo viene valutato dal Collegio dei Probiviri di competenza.

Articolo 57 - RESPONSABILITA’ E COMMISSARIAMENTO

Nell’ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in capo all’organo che ha assunto la deliberazione. Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:

  1. compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell’Associazione di cui all’ Articolo 2;
  2. violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari.

Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale. Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni. Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare. Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell’Organo commissariato, fatta eccezione per i Consiglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale. Il Commissario:

  1. provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata;
  2. procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell’organo competente per la nomina delle cariche decadute.

Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti che si deve pronunciare entro e non oltre centoottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.

Articolo 58 - SOSPENSIONE CAUTELARE

Devono essere sospesi gli Associati che commettono gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell’immagine dell’Associazione. La sospensione è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di gravi indizi delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo. La sospensione è comunicata all’interessato a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti. Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione. Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare. Avverso il provvedimento di sospensione l’interessato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, può fare ricorso cautelare al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il procedimento di convalida non sospende il procedimento di merito. Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti, le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo. La sospensione produce gli stessi effetti di cui all’ Articolo 60 bis.

Articolo 59 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell’attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato. L’esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall’accadimento del fatto lamentato dall’Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all’ Articolo 50. La remissione dell’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare. Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento. La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione. Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.

Articolo 60 - SANZIONI DISCIPLINARI E ACCESSORIE

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
  2. la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
  3. l’esclusione dall’Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’Associazione. La sanzione dell’esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Regionale dei Probiviri che ritenga irrogabile la sanzione dell’esclusione, trasmette il fascicolo al Collegio Nazionale che lo trattiene per la decisione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati. La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva. L’irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), Comma 1 del presente articolo, comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L’Associato sospeso, per il periodo della sospensione, perde tutti i diritti di cui al presente Statuto, Codici e Regolamenti in esso richiamati; permangono tutti i doveri in capo agli Associati.

Articolo 60 bis - EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

In tutti i casi di sospensione previsti dallo Statuto, trovano applicazione gli effetti di cui ai Commi 7 e 8 dell’ Articolo 60.